Art. 1.

      1. La deduzione per il coniuge a carico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», è soppressa.
      2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, è determinata separatamente ed è pari alla somma risultante dall'addizione del reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del testo unico, e dalla divisione per due del totale.
      3. Nel caso in cui il reddito dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati sia prodotto da uno solo, il reddito imponibile, ai fini dell'IRPEF, è diviso per due.
      4. Il coniuge superstite e quello legalmente ed effettivamente separato hanno diritto a una detrazione pari al 50 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF qualora con esso convivano i figli, anche adottivi, minori di età ovvero di età non superiore a ventisei anni, se dediti agli studi o al tirocinio gratuito, e pari al 75 per cento per la presenza nel nucleo familiare di figli permanentemente inabili al lavoro. Nei casi di cui al presente comma non si applica la deduzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).